16 Nov Scadenze e novita’: Ricostruzione post-sisma e gare
Emendamenti al DL Fiscale: tra le novità più rilevanti in tema di ricostruzione post-sisma è l’utilizzo della procedura negoziata senza bando (cioè trattativa privata a inviti alle imprese, a rotazione) per gli appalti di lavori fino a 5,2 milioni di euro (soglia comunitaria) delle opere pubbliche individuate dal commissario alla ricostruzione nell’elenco stilato dalle Regioni e il limite definitivo per la consegna delle schede Aedes da parte dei professionisti fissato al 31 gennaio 2018. Chi sgarra, non viene pagato e viene cancellato dall’elenco speciale
Decentramento delle stazioni appaltanti e snellimento delle procedure: sono queste le direttrici dell’ampio emendamento sulla ricostruzione privata post-sisma che è stato approvato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato e che va a cambiare la ricostruzione in Centro Italia aumentando le gare a trattativa privata.
Queste le novità principali:
utilizzo della procedura negoziata senza bando (cioè trattativa privata a inviti alle imprese, a rotazione) per gli appalti di lavori fino a 5,2 milioni di euro (soglia comunitaria) delle opere pubbliche individuate dal commissario alla ricostruzione nell’elenco stilato dalle Regioni;
completamento schede Aedes da parte dei professionisti entro il 31 gennaio 2018: chi non adempie, perde sia il contributo che il compenso e viene cancellato dall’elenco dei professionisti;
riparazioni degli edifici inagibili con danni lievi: scadenza per la consegna delle carte 30 aprile 2018 (eventuale posticipo ultimo al 30 luglio 2018 da parte del commissario straordinario), con avvio dei lavori tramite semplice CILA (anche per interventi su parti strutturali). Per chi non riesce a rispettare il termine scatta l’inammissibilità al contributo dei lavori e perde anche il contributo di autonoma sistemazione;
regolarizzazione ex post per edifici autocostruiti (con CIL e perizia assicurata), ma solo se non in conflitto con PRG e piani paesaggistici. Sse l’edificio ha le caratteristiche di “un’opera precaria e facilmente amovibile” non è richiesta la conformità urbanistica e paesaggistica. Una volta rispristinato il proprio l’alloggio distrutto o danneggiato, l’alloggio d’emergenza va smantellato. La presentazione dell’istanza comporta la cancellazione di tutte le sanzoni eventualmente emesse a carico dell’autore dell’intervento, ma anche la perdita del contributo di autonoma sistemazione eventualmente assegnato, salvo che l’immobile temporaneo realizzato non sia ancora utilizzabile per abitarci;
decentramento appalti: le Regioni, che già operano come soggetti attuatori attraverso gli uffici speciali della ricostruzione, potranno farlo anche direttamente pubblicando gare di lavori, servizi e forniture attraverso le rispettive centrali acquisti regionali.
FONTE: www.ingenio.it
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