28 Apr Sisma 2016: le misure per la ricostruzione. Quadro sullo stato normativo
Gli interventi per la gestione dell’emergenza e per la ricostruzione nelle zone delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici nei mesi di agosto ed ottobre 2016 e di gennaio 2017 sono contenuti nel D.L.17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (convertito in legge dalla L. 15/12/2016, n. 229).
In seguito era stato adottato un secondo decreto-legge, il D.L. 205/2016, che non è stato convertito in legge poiché le norme in esso contenute sono state fatte confluire nel primo D.L. 189/2016, con cui si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione. Un terzo decreto-legge, il D.L. 09/02/2017, n. 8 (convertito il legge, con modificazioni, dalla L. 07/04/2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/04/2017, n. 84) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/02/2017, n. 33, e contiene anch’esso prevalentemente modifiche al D.L. 189/2016, ma anche ulteriori disposizioni, prevalentemente orientate all’accelerazione dei procedimenti per la ricostruzione pubblica e privata, anche sotto forma di deroga alle norme vigenti in tema di affidamento di contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016).
Proponiamo di seguito una sintesi operativa aggiornata delle misure adottate, che approfondisce in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata, e con un paragrafo iniziale specificamente dedicato alle novità introdotte dal D.L. 8/2017, alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.
Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.
NOVITÀ DEL D.L. 8/2017 – Affidamento studi di microzonazione sismica. Si prevede, tra le funzioni del Commissario straordinario per l’emergenza e la ricostruzione, la promozione di un piano finalizzato a dotare i comuni della microzonazione sismica di terzo livello, come definita nella pubblicazione “Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica” del Dipartimento della Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13/11/2008. A tal fine si prevede l’affidamento degli incarichi, da parte dei comuni, tramite la procedura negoziata disciplinata dall’art. 36, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 50/2016, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. 8/2017.
Progettazione e realizzazione opere strategiche ed urgenti. Si prevede che il Commissario straordinario per l’emergenza e la ricostruzione possa individuare opere la cui realizzazione è di particolare urgenza poiché rivestono un’importanza strategica nei territori di riferimento, che potranno essere realizzate con affidamento della progettazione tramite la procedura negoziata (previa consultazione di almeno 5 soggetti iscritti nell’elenco dei professionisti qualificati disciplinato dall’art. 34 del D.L. 189/2016) e con affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza bando di gara. Il tutto, previa adeguata motivazione delle ragioni di urgenza che giustificano la deroga alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici e comunque sentito il Presidente dell’ANAC.
Professionisti abilitati e verifiche di agibilità. Si prevede che – fatti salvi alcuni casi particolari (Ordinanza P.C.M. 422/2016) – i professionisti tecnici iscritti nei rispettivi albi e pertanto abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, possono essere incaricati dello svolgimento di verifiche di agibilità post sismica tramite compilazione della scheda AeDES. Il relativo compenso – che va compreso nelle spese tecniche relative alla ricostruzione degli immobili danneggiati ammesse a contributo ai sensi dell’art. 34 del D.L. 189/2016 – è stabilito dai provvedimenti del Commissario straordinario. Con i medesimi provvedimenti sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 189/2016, qualora l’edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES. Non si applicano inoltre i limiti alla concentrazione degli incarichi stabiliti dall’art. 34, commi 6 e 7, del D.L. 189/2016.
Contributo per spese relative a prestazioni tecniche. Si prevede di incrementare fino al 12,50% il limite massimo complessivo entro il quale le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati possono essere oggetto di contributo – di norma fissato al 10% dell’importo ammesso a finanziamento – per lavori di importo inferiore a 500.000 Euro. Detto limite viene viceversa ridotto al 7,50% per i lavori di importo superiore a 2.000.000 Euro. Si prevede altresì che con provvedimenti del Commissario straordinario siano individuati criteri e modalità per l’erogazione del contributo, assicurando una graduazione che tenga conto della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori. Con tali provvedimenti può essere stabilito un ulteriore contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per indagini e prestazioni specialistiche.
Urbanizzazioni connesse alle strutture di emergenza. Si prevede che per l’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) e delle strutture temporanee destinate a garantire la continuità delle attività produttive, si procede con procedura negoziata senza bando di gara, sorteggiando 5 operatori economici all’interno dell’Anagrafe antimafia prevista dall’art. 30 del D.L. 189/2016 o all’interno degli elenchi tenuti presso le prefetture ai sensi della L. 190/2012. Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall’ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del D. leg.vo 50/2016, il sorteggio può anche essere effettuato nell’ambito degli elenchi regionali, limitando l’invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell’Anagrafe o negli elenchi prefettizi.
Qualora alla realizzazione delle urbanizzazioni in questione provvedano direttamente i privati (ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza 415/2016), le regioni possono concedere un’anticipazione fino a concorrenza del 30% sul costo dei lavori.
Approvazione di progetti e rilascio di pareri e nulla-osta. Si prevede che la determinazione conclusiva adottata dalla Conferenza permanente, oltre a determinare l’effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta l’applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001, che prevede disposizioni derogatorie alle ordinarie norme sui titoli abilitativi per l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
Procedimenti per opere private o di competenza delle regioni. Si prevede la sostituzione delle Commissione paritetiche prevista dalla pregressa versione del D.L. 189/2016 con apposite Conferenze regionali che operano con le medesime modalità e prerogative della Conferenza permanente.
White list operatori economici. In deroga alla norma che prevede che tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016, si prevede che sono ammessi anche gli operatori che abbiano semplicemente presentato la domanda di iscrizione. In caso di aggiudicazione ad un soggetto che non abbia completato la procedura di iscrizione, si attiverà il procedimento per il rilascio dell’informazione antimafia da parte della Struttura di missione.
Interventi per il ripristino della regolarità scolastica. Si prevede la predisposizione di piani appositamente finalizzati ad individuare gli interventi necessari per il ripristino della regolarità scolastica, la cui effettuazione potrà essere svolta tramite procedura negoziata senza bando di gara, tramite invito ad almeno 5 operatori iscritti all’Anagrafe antimafia prevista dall’art. 30 del D.L. 189/2016, oppure iscritti negli elenchi tenuti presso le prefetture ai sensi della L. 190/2012 e che abbiano anche presentato domanda di iscrizione alla menzionata Anagrafe di cui all’art. 30. L’affidamento dei lavori potrà avvenire sulla base di un progetto definitivo, e la valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dall’organo della stazione appaltante competente.
ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI – Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.
Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.
Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.
Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:
– Regione Abruzzo:
1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
– Regione Lazio:
9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
– Regione Marche:
19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP); 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant’Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
– Regione Umbria:
49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:
– Regione Abruzzo:
1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo.
– Regione Lazio:
7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI).
– Regione Marche:
12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chíenti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto Desi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC).
– Regione Umbria:
69. Spoleto (PG).
Elenco di cui all’Allegato 2-bis del D.L. 189/2016 (introdotto dal D.L. 8/2017):
– Regione Abruzzo:
1. Barete (AQ); 2. Cagnano Amiterno (AQ); 3. Pizzoli (AQ); 4. Farindola (PE); 5. Castelcastagna (TE); 6. Colledara (TE); 7. Isola del Gran Sasso (TE); 8. Pietracamela (TE); 9. Fano Adriano (TE).
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI – In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. L’ufficio in questione:
cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).
Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.
Al Presidente dell’ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.
Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, ditutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.
PROFESSIONISTI ED OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI – Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.
Si prevede inoltre l’istituzione di un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione e denominato “Anagrafe antimafia degli esecutori”, nel quale devono presentare domanda di iscrizione operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata.
Formazione dell’elenco dei professionisti
Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco.
In attuazione dell’art. 34 è stata adottata l’Ordinanza 12/2017, che contiene i requisiti e le modalità di iscrizione all’elenco speciale in questione, e gli schemi di contratto tipo per le committenze pubbliche e private. Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A all’Ordinanza 12/2017, a sua volta contenente il protocollo d’intesa stipulato tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione ed i Consigli nazionali delle professioni di area tecnica e scientifica, possono iscriversi all’elenco speciale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
iscritti all’albo professionale;
non soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
non condannati per uno dei delitti indicati dall’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 e non sottoposti a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione;
non destinatari di uno dei provvedimenti previsti dall’art. 80, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016;
in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
operatori economici professionali riconducibili, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’art. 46 del D. Leg.vo 50/2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive: professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
In possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
in possesso di idonea polizza assicurativa;
in regola con gli obblighi formativi.
In seguito all’emanazione dell’avviso, le iscrizioni all’elenco sono state aperte sulla piattaforma https://professionisti.sisma2016.gov.it
cui si rinvia per maggiori dettagli.
Lavori privati
I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
Incompatibilità
In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della L. 76/2016, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.
Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi
Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
Peraltro le soglie ed i limiti alla concentrazione degli incarichi qui previsti non si applicano ai fini della determinazione del compenso per i professionisti incaricati di effettuare le verifiche di agibilità post sismica tramite compilazione delle schede AeDES.
RICOSTRUZIONE PRIVATA
Contributi per la ricostruzione privata
Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio;
per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.
La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni).
Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributoesclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.
I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.
Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477 – adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 – sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione. Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.
Inoltre, con la Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 19, sono stati definiti i parametri, le modalità, i tempi di intervento e di esecuzione per la riedificazione delle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate, nonché la disciplina per il contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione degli edifici distrutti. Il provvedimento reca inoltre in allegato (allegato 2) lo schema del contratto di appalto da stipulare con l’impresa affidataria dei lavori.
Soggetti beneficiari dei contributi
Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
abitazione principale (“prime case”);
abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di cooperative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni);
altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”);
strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti;
unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
Calcolo e ammontare dei contributi
Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del “Prezzario unico cratere centro Italia 2016” – approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 – che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.
Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alleprestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Detto limite peraltro può essere aumentato fino al 12,50% per le opere di importo inferiore a 500.000 Euro, mentre è diminuito fino al 7,50% per le opere di importo superiore a 2.000.000 Euro.
Interventi di immediata esecuzione
Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi(pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES – si veda l’articolo “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” – oppuredichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato.
L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016.
Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento”e “costo convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.
Forma dei contributi
I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.
Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata
Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 – si veda l’articolo “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” – nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.
RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Pianificazione degli interventi
Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche lagestione delle macerie e dei rifiuti.
Si prevede altresì la predisposizione di un piano di opere urgenti perché di importanza strategica, la cui progettazione e realizzazione può essere affidata a trattativa privata (procedura negoziata), a soggetti iscritti nei rispettivi elenchi dei professionisti e degli operatori economici qualificati.
Progettazione degli interventi
Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori(dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva(previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso),adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara.
Conferenza permanente
Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
La Conferenza (le cui modalità di funzionamento e di convocazione sono state disciplinate dall’Ordinanza del 03/03/2017, n. 16):
esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni;
approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del MIBACT;
laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.
Conferenze regionali
Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione regionale” (Ordinanza 03/03/2017, n. 16), presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante di ciascuno degli enti e delle amministrazioni presenti nella Conferenza permanente, che opera con le medesime modalità e prerogative della Conferenza permanente.
BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE – Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.
Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito – fino al 30/09/2021 – l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.
Interventi di somma urgenza
Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.
Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili
In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro.
Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.
Infrastrutture viarie
Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.
AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE
I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.
FONTE: www.legislazionetecnica.it
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