27 Apr Abusi edilizi, prima di ordinare la demolizione va rigettato il condono
Il Comune non può ordinare la rimozione di un’opera abusiva se prima non si è espresso sulla domanda di condono. Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 4582/2017.
Abusi edilizi, bisogna prima valutare la condonabilità
Nel caso preso in esame, i proprietari di un immobile avevano fatto domanda di sanatoria edilizia per la realizzazione di alcune opere sul terrazzo della loro abitazione.
Il Comune non si era pronunciato sull’istanza, ma aveva emanato un ordine di demolizione delle opere, contro il quale i proprietari avevano presentato ricorso.
Il Tar Lazio ha dato ragione ai due proprietari definendo illegittimo l’ordine di demolizione. Secondo i giudici, fino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, l’Amministrazione non deve intraprendere iniziative repressive, che vanificherebbero l’eventuale rilascio del titolo abilitativo.
L’ordine di demolizione non è un implicito rigetto del condono
Il Comune, si legge nel testo della sentenza, ha l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’abuso edilizio. L’ordine di demolizione non costituisce “un implicito rigetto della domanda di condono”.
Se, infatti, la domanda di condono viene accettata, la costruzione diventa “lecita urbanisticamente”. Solo in caso di diniego del condono, hanno concluso i giudici, l’Amministrazione è tenuta ad emettere l’ordine di demolizione o il provvedimento sanzionatorio previsto per il caso trattato.
I giudici hanno quindi annullato l’ordine di demolizione e imposto al Comune di valutare prima la domanda di condono.
FONTE : www.edilportale.com
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