13 Apr Terremoto Pubblicata l’ordinanza commissariale del 7 aprile 2017: tutte le indicazioni per la ricostruzione pesante delle abitazioni private
Ricostruzione delle abitazioni private gravemente danneggiate o distrutte dal sisma: pubblicata l’ordinanza commissariale di riferimento con le principali attività a carico del proprietario-promotore e la definizione della percentuale di miglioramento. La richiesta di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2017
La ricostruzione “pesante” delle abitazioni private danneggiate in modo grave dal sisma – incluse porzioni e spazi per attività produttive o commerciali – dovrà essere condotta applicando un miglioramento sismico tra il 60% e l’80% della resistenza richiesta per le nuove costruzioni (in riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni del 2008).
E’ quanto stabilito dall’ordinanza commissariale del 7 aprile 2017, una sorta di ‘mappa’ per la ricostruzione privata pesante: progetto, gara e richiesta del contributo andranno presentati entro il 31 dicembre 2017. L’ordinanza contiene anche tutte le indicazioni di riferimento per il proprietario-promotore: scelta della banca, scelta del progettista con redazione del progetto, scelta dell’impresa successivamente alla gara. A partire dalla data di concessione del contributo, l’intervento di ricostruzione è da completare in due anni.
Riferimenti tecnici
Detto della percentuale di miglioramento sismico, l’ordinanza specifica che per le abitazioni distrutte (o da demolire e ricostruire) si applicano i requisiti delle norme tecniche riferiti alle nuove costruzioni. Per gli edifici danneggiati di interesse culturale, invece, si deroga al livello minimo di miglioramento sismico e si chiede di conseguire la “massima sicurezza possibile”. Capitolo a parte anche per le zone completamente distrutte come ad esempio le zone rosse di Amatrice e Accumoli, che dovranno essere ‘perimetrate’ dalla Regione e per le quali serve un piano attuativo, e per le zone a rischio idrogeologico: non sarà possibile ricostruire edifici danneggiati o distrutti a meno di mettere in sicurezza l’intera area.
Edilizia abitativa
Almeno il 45% del contributo, negli interventi sulle case, dovrà essere destinato “alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all’efficientamento energetico”.
Rapporti con le imprese
Allegato all’ordinanza, uno schema di contratto da sottoscrivere tra impresa e proprietario-committente: ammesse varianti in corso d’opera ai lavori, se giustificate in modo aadeguato. La prima tranche di pagamento, del 20%, viene erogata all’impresa completato il 20% dell’intervento. Ma al momento della richiesta, si può chiedere un anticipo del 20% a fronte di una fideiussione bancaria o assicurativa. Per il subapalto, ci si rifà al Codice degli Appalti: il limite è fissato al 30% dell’importo e non sarà consentito in caso di ribasso al 20% in sede di offerta.
Normativa urbanistica
Contestualmente all’intervento di ricostruzione o riparazione, sarà consentita una sanatoria in casi di “non conformità” preesistenti rilevati dal Comune ex art. 36 del dpr 380/2001. La richiesta di contributo fatta all’ufficio speciale per la ricostruzione vale come presentazione della Scia oppure come richiesta di permesso edilizio, a seconda del tipo di intervento. Possibile anche l’incremento o la diminuzione delle unità abitative in sede di ricostruzione, con conseguente riduzione – nell’ultimo caso – del contributo.
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